1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Nei casi di minore gravità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».